La parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (Testo Unico in Materia Ambientale) al Titolo I (PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ) disciplina il campo delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive. Deve essere richiesta una specifica autorizzazione per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, ad eccezione di quelli elencati nel d.lgs.
La legge stabilisce:
Il Decreto Legislativo 46/2014 (cosiddetto decreto emissioni) del 4 marzo 2014, con cui viene data attuazione alla Direttiva 2010/75/UE, ha apportato modifiche al al D.Lgs. 152/2006 (TUA) e smi.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2014, supplemento ordinario n. 27.
Le modifiche apportate dal Decreto sono diventate vigenti a partile dall’11 aprile 2014 e riguardano, tra l’altro, l’industria del titanio, gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e le relative sanzioni.
Il decreto legislativo 46/2014 ha apportato numerose ed importanti modifiche alla disciplina relativa al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC). In particolare, le modifiche hanno riguardato il campo di applicazione, che è stato integrato ed ampliato, coinvolgendo altre attività industriali. Nel decreto 46/2014, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di presentare una particolare relazione, contenente informazioni sul suolo e sulle acque. In parte è stato modificato il regime sanzionatorio.
Tra le più importanti modifiche al TUA (Testo Unico Ambientale) contenute nell’ultima legge europea n. 167/2017 si segnalano in questa sede quelle relative ai seguenti articoli:
Il decreto introduce una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Nel decreto sono contenuti tre diversi gruppi di disposizioni
I gestori degli stabilimenti in cui si trovano questi medi impianti di combustione (dotati di autorizzazione ordinaria) dovranno presentare una domanda di autorizzazione specifica entro il 1° Gennaio 2023, oppure dal 1° Gennaio 2028 se di potenza pari o superiore a MW 5.
Altra novità rilevante del D.lgs. n. 183/2017 è l’introduzione di una disciplina specifica e dettagliata per le emissioni odorigene. L’art. 272-bis del D.lgs. n. 152/2006 (modificato dal D.lgs. n. 183/2017) stabilisce, infatti, che “la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti”. Viene, dunque, riconosciuta la rilevanza del problema, pur affidandone la regolamentazione alla disciplina regionale o alla disciplina contenuta, caso per caso, nell’autorizzazione.
La Norma UNI EN 14181:2015 è una norma tecnica che descrive le procedure per l’assicurazione della qualità dei sistemi SME; l’applicazione della procedura garantisce la qualità dei dati per il rispetto dei limiti di legge e permette di confrontare le incertezze con quelle imposte dalle autorità competenti.
L’obiettivo viene conseguito per step: