Normativa

La parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (Testo Unico in Materia Ambientale) al Titolo I (PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ) disciplina il campo delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive. Deve essere richiesta una specifica autorizzazione per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, ad eccezione di quelli elencati nel d.lgs.

La legge stabilisce:

  • le modalità di captazione e di convogliamento delle emissioni;
  • i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore dell’impianto (Autocontrolli);
  • le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse.
D.Lgs. 46/2014
Legge europea n. 167/2017
D.Lgs. n. 183/2017

Il Decreto Legislativo 46/2014 (cosiddetto decreto emissioni) del 4 marzo 2014, con cui viene data attuazione alla Direttiva 2010/75/UE, ha apportato modifiche al al D.Lgs. 152/2006 (TUA) e smi.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2014, supplemento ordinario n. 27.

Le modifiche apportate dal Decreto sono diventate vigenti a partile dall’11 aprile 2014 e riguardano, tra l’altro, l’industria del titanio, gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e le relative sanzioni.

Il decreto legislativo 46/2014 ha apportato numerose ed importanti modifiche alla disciplina relativa al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC). In particolare, le modifiche hanno riguardato il campo di applicazione, che è stato integrato ed ampliato, coinvolgendo altre attività industriali. Nel decreto 46/2014, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di presentare una particolare relazione, contenente informazioni sul suolo e sulle acque.  In parte è stato modificato il regime sanzionatorio.

Tra le più importanti modifiche al TUA (Testo Unico Ambientale) contenute nell’ultima legge europea n. 167/2017 si segnalano in questa sede quelle relative ai seguenti articoli:

  • Articolo 16: si occupa della tutela delle acque
  • Articolo 17: riguarda gli scarichi idrici, in attuazione della direttiva 91/271/Cee in materia di acque reflue urbane.
  • Articolo 18: relativo alle emissioni industriali

Il decreto introduce una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Nel decreto sono contenuti tre diversi gruppi di disposizioni 

  • Primo gruppo: recepisce la direttiva 2015/2193 del Parlamento Europeo sugli impianti medi di combustione
  • Secondo gruppo: rivede la disciplina degli impianti che possono emettere emissioni in atmosfera
  • Terzo gruppo: riguarda gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a MW 3. 

I gestori degli stabilimenti in cui si trovano questi medi impianti di combustione (dotati di autorizzazione ordinaria) dovranno presentare una domanda di autorizzazione specifica entro il 1° Gennaio 2023, oppure dal 1° Gennaio 2028 se di potenza pari o superiore a MW 5.

Altra novità rilevante del D.lgs. n. 183/2017 è l’introduzione di una disciplina specifica e dettagliata per le emissioni odorigene. L’art. 272-bis del D.lgs. n. 152/2006 (modificato dal D.lgs. n. 183/2017) stabilisce, infatti, che “la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti”. Viene, dunque, riconosciuta la rilevanza del problema, pur affidandone la regolamentazione alla disciplina regionale o alla disciplina contenuta, caso per caso, nell’autorizzazione.

Certificazione di qualità per sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni

La Norma UNI EN 14181:2015 è una norma tecnica che descrive le procedure per l’assicurazione della qualità dei sistemi SME; l’applicazione della procedura garantisce la qualità dei dati per il rispetto dei limiti di legge e permette di confrontare le incertezze con quelle imposte dalle autorità competenti.

L’obiettivo viene conseguito per step:

  • QAL1: responsabilità del costruttore secondo la UNI EN ISO 14956:2004 e European standard EN 15267 ( parte I,II e III)
  • QAL2: taratura periodica dello SME con uno strumento di riferimento
  • QAL3: calibrazione settimanale
  • AST: verifica annuale della funzione di taratura