Il D.M del 1° Febbraio 2018 detta modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
Con il decreto del 1° Febbraio 2018 n. 32, il Ministero dell’Ambiente ha voluto snellire gli adempimenti connessi alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, andando a modificare:
- Le modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti (fir)
- la tenuta del registro di carico e scarico
- le modalità per la raccolta e il trasporto occasionali
Ambito di applicazione
Il Decreto si applica a chi esercita l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi ed è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o secondo la procedura ordinaria, come descritta dall’art. 212 del D.lgs. 152/2006, o secondo le modalità semplificate di iscrizione, di cui art. 1 comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Principali Novità
In merito alle novità introdotte dal D.M n. 132, si menzionano i seguenti articoli:
- Art. 3: sancisce che qualora la raccolta presso più produttori/detentori sia svolta con lo stesso veicolo e si concluda nella giornata in cui ha avuto inizio, i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione (allegato A).
- Art. 4: stabilisce che i soggetti interessati al decreto potranno ottemperare all’obbligo di tenuta del registro conservando per 5 anni ed in ordine cronologico i formulari compilati.
- Art. 5: disciplina le operazioni di raccolta e trasporto occasionali (che avvengono per non più di 4 giornate consecutive e che non superino le 100 tonnellate annue complessive) di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana ed effettuate da associazioni di volontariato o enti religiosi.
Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare la Gazzetta Ufficiale. Clicca qui per visualizzare il D.M completo.