Modifiche al Testo Unico Ambientale ( D.lgs. n. 152/2006 )
La nuova VIA è entrata in vigore lo scorso 21 luglio con il D.lgs n.104 del 16 Giugno 2017 ed ha apportato varie modifiche al D.lgs. 152/2016 – Testo Unico Ambientale ( o denominato semplicemente TUA) introducendo numerose novità in campo ambientale.
L’esigenza di una modifica al decreto legislativo è scaturita dal fatto che troppe attività in passato sono rimaste ferme per tanto tempo a causa della Valutazione di Impatto Ambientale, la quale ha finito per bloccare opere utili al Paese e rispettose dell’ambiente. L’obiettivo della nuova VIA è, infatti, quello di rilanciare la crescita sostenibile del Paese e rivedere l’assetto delle competenze tra Stato e Regioni.
Di seguito si riportano alcune delle principali variazioni che sono state apportate al D.lgs. n.152/2006. Per una analisi più approfondita si invita a consultare la rivista “Ambiente & Sicurezza” n. 9 di Ottobre 2017 o direttamente la Gazzetta ufficiale al D.lgs n.104 del 16 Giugno 2017.
Articolo 1
Introduce il recepimento della direttiva 2014/52/Ue, elencando gli obiettivi della valutazione ambientale dei progetti:
- Proteggere la salute umana
- Contribuire con miglior ambiente alla qualità della vita umana
- Provvedere al mantenimento delle specie
- Conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi
Articolo 3
- Si prevede l’applicazione della Via soltanto ai progetti con possibili impatti ambientali negativi
- Si introduce il nuovo istituto di pre-screening
- Possono essere esentati dalla disciplina in materia di Via i progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale o la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile.
Articolo 6
Rivisto il modello organizzativo della commissione allo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti. Per questo la commissione è stata posta alle dipendenze del ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare.
Articolo 9
Attribuisce al proponente la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l’autorità competente. Ciò avviene con la presentazione di una “proposta di elaborati progettuali” in merito alla quale l’autorità competente comunica, entro 30 giorni, l’esito delle proprie valutazioni.
Articolo 13
Disciplina la consultazione del pubblico, l’acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell’ambito di procedimento del Via.
Articolo 14
Disciplina la valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di Via. In particolare si stabilisce che l’autorità statale competente valuta la documentazione acquisita tenendo conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti. L’autorità competente entro 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione propone al Ministero dell’Ambiente l’adozione del provvedimento di Via, e quest’ultimo provvede entro 60 giorni all’adozione del provvedimento di Via.
Articolo 16
Introduce una procedura di Via statale che consente di concentrare nel provvedimento unico ambientale (Pua), diverse abilitazioni, ad es. l’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), l’autorizzazione agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione culturale etc.
Articolo 17
Disciplina il monitoraggio sul corretto adempimento delle condizioni ambientali e le modalità con le quali l’autorità competente, in collaborazione con il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali e l’adozione delle eventuali misure correttive.
Articolo 18
Disciplina il nuovo sistema sanzionatorio relativo al Via, introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria:
- Da 35.000 a 100.000 € nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza Via o senza verifica di assoggettabilità
- Da 20.000 a 80.000 € nei confronti del soggetto che non osserva le condizioni ambientali presenti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o di Via
Articolo 22
Prevede l’inserimento di nuove categorie progettuali e l’ampliamento del campo di applicazione a una serie di impianti tra cui:
- Stazioni di spinta relative a condutture di diametro superiore a 800 ml e lunghezza superiore a 40 km, per il trasporto di gas, petrolio, prodotti chimici e flussi di CO2
- Impianto per la cattura di flussi di CO2
- Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV e con tracciato di lunghezza >10 km
- Impianti di stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici, nonché impianti per lo stoccaggio di gas naturali e prodotti petroliferi liquidi.
Per essere sempre aggiornato sulle novità della normativa ambientale e sui nuovi obblighi delle emissioni, rivolgerti ai consulenti ambientali di opus automazione, inviando una richiesta alla mail info@opus-automazione.it